Pianificazione condivisa delle cure
La pianificazione condivisa delle cure è un atto sanitario normato dalla legge 219/17 all’articolo 5. Di fronte a una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale i sanitari sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi in condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Tale percorso prevede necessariamente una adeguata informazione da parte dei curanti alla persona malata, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità di intervento clinico e sulle cure palliative. La pianificazione delle cure prevede anche la nomina di un fiduciario che ne garantisca il rispetto e può essere aggiornata di fronte al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
La pianificazione condivisa delle cure rappresenta uno strumento estremamente potente per garantire il rispetto dell’autodeterminazione della persona malata, l’equa distribuzione delle risorse e, in generale, la gestione globale delle cronicità.
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento” (G.U. Serie Generale n.12 del 16 gennaio 2018)