Il DL Semplificazioni è ora legge
È arrivato il via libera definitivo della Camera al Dl Semplificazioni con 275 voti favorevoli, 206 voti contrari e 27 astenuti.
Successivamente l’aula di Montecitorio ha votato il disegno di legge di conversione in legge.
La legge, che a breve sarà pubblicata sulla Gazzeta Ufficiale, riguarda anche il campo delle prestazioni sanitarie e riportiamo di seguito le tematiche di nostro interesse:
Con due emendamenti è stata introdotta la possibilità per le Fondazione ex IPAB privatizzate - che abbiano una maggioranza di nomina pubblica degli amministratori - di poter scegliere, in adeguamento e attuazione della Riforma del Terzo settore, di assumere la qualifica di ETS piuttosto che di Impresa Sociale; scelta fino ad oggi esclusa, come noto, sia dal Codice del terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) che dalla nuova disciplina in materia di Impresa sociale (D. Lgs. 112/2017).
In particolare gli emendamenti intervengono a definire la natura della nomina da parte della Pubblica Amministrazione (mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non mandato fiduciario con rappresentanza) e questo potrà senz’altro incidere sulle valutazioni in merito alle questioni attinenti la trasparenza, il bilancio consolidato ecc...., con riferimento alla qualifica di Ente privato in controllo pubblico.
Si riportano a seguire le nuove disposizioni introdotte in tal senso:
Art. 11-sexies. – (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) –1. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio2017, n.112, dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest’ultima”.2. All’articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 3luglio 2017, n.117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da partedi quest’ultima”.
E’ stata ripristinata l’aliquota IRES ridotta; si riporta il testo della disposizione:
All’articolo 1, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis.All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n.601”;
b) il comma 52 è sostituito dai seguenti:
“52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117”.
E’ stata introdotta l’esenzione dall’obbligo della fatturazione elettronica per tutti gli operatori (e quindi non più solo per quelli che avevano obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria) con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; ad una prima valutazione questa esenzione potrebbe consentire di ricomprendere le prestazioni sociosanitarie ai sensi del DPCM 12.01.2017 in materia di LEA, rese da RSA così come individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture.
Di seguito la disposizione di legge:
Le disposizioni di cui all’articolo 10-bisdel decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Buona lettura