C'è ancora un pezzo di vita da scrivere
Nuova disciplina delle modalita' e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille

Pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 luglio 2020.

Questo Decreto stabilisce la nuova disciplina che regolamenta le modalità e termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Il presente Dpcm abroga e sostituisce il precedente Dpcm del 23 aprile 2010 e il Dpcm del 7 luglio 2016. Le norme in esso contenute decorreranno inoltre dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale (RUNTS): fino a tale data il 5 per mille potrà continuare a essere destinato al sostegno delle ONLUS, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.

Molte e di grande rilevanza sono le novità presenti in questo testo, come quelle che riguardano le modalità di registrazione ed accreditamento, le modalità per il pagamento del contributo e gli obblighi in capo ai beneficiari.

In particolare il Decreto prevede che il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita':

  •  sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa'; 
  • finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universita', quali universita' e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica; 
  • finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute; 
  • sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; 
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentementeù attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per ulteriori approfondimenti il testo integrale del Dpcm del 23 luglio 2020 è consultabile GU n. 231 del 17 settembre 2020