Ente terzo settore (ETS)
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) rappresentano una nuova tipologia di soggetti introdotti dalla riforma del Terzo Settore e sono descritti all’interno del Codice che ne definisce le caratteristiche. Sono ETS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato.
Gli ETS perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi, mentre sono escluse le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.
La qualifica di ETS è subordinata alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Le attività di interesse generale sono le attività tipiche del settore del non profit, quali ad esempio interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, ricerca scientifica, attività culturali.
Gli ETS sono tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili.
Il Codice del Terzo Settore disciplina inoltre i rapporti tra gli Enti Pubblici e gli Enti del Terzo Settore. Prevede il coinvolgimento di questi ultimi nella programmazione delle pubbliche amministrazioni, nella gestione di servizi sociali e nella realizzazione di servizi nei settori di attività di interesse generale. Prevede ancora la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi, purché a condizioni più favorevoli rispetto al mercato. Infine lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati, agli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle specifiche attività istituzionali.
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (G.U. Serie Generale n.179 del 2 agosto 2017 - Suppl. Ordinario n. 43)