C'è ancora un pezzo di vita da scrivere
RUNTS. Si avvicina la partenza del registro del terzo settore: alcune informazioni utili.

Dopo che lo scorso 10 settembre la Conferenza Stato Regioni aveva sancito all’unanimità il suo via libera, un altro passaggio importante per la Riforma del Terzo Settore è stata la firma del decreto attuativo del RUNTS da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, comunicata lo scorso 16 settembre.
In attesa della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti e della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale vogliamo fornire qualche indicazione utile su questo argomento di sicuro rilievo per tutti gli Enti del Terzo Settore.

Cosa è il RUNTS?

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è stato pensato in un'ottica di trasparenza per essere uno strumento di conoscenza degli enti non profit. Servirà infatti a presentare ciascun ente del terzo settore (ETS) consentendo a chiunque l’accesso ad alcune informazioni di base riguardanti la sua struttura e attività.

Si tratta di un registro pubblico che dovrà essere accessibile ad ogni singolo cittadino per via telematica. Avrà quindi una funzione di trasparenza e di certezza delle informazioni nei confronti di chiunque voglia entrare in contatto con questi enti, oltre a consentire ad eventuali donatori di ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge.

Questo strumento garantirà l’applicazione di una regolamentazione del Terzo settore uniforme su tutto il territorio nazionale: il RUNTS infatti andrà a sostituire tutti i registri locali, essendo appunto nazionale anche se gestito su base territoriale dalle singole regioni e province autonome.
In esso confluiranno gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di Associazioni di promozione sociale (APS), mentre per le Onlus il percorso di riconoscimento richiederà, come vedremo più avanti, una richiesta formale da parte degli enti. Il registro sarà quindi composto di sette sezioni:

  • Organizzazioni di Volontariato (ODV)
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS),
  • Enti filantropici
  • Imprese Sociali, incluse le cooperative sociali
  • Reti Associative
  • Società di Mutuo Soccorso
  • Altri Enti del Terzo settore (ETS)

Perchè iscriversi al RUNTS?

Il Codice del Terzo Settore prevede che per poter usare il titolo di “Ente del Terzo Settore” non sia sufficiente essere uno dei soggetti ai quali è possibile accedere al Registro (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Imprese Sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso, Altri Enti del Terzo settore) e nemmeno svolgere senza scopo di lucro una o più attività di interesse generale, ma che occorra necessariamente essere anche iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Oltre a questo ricordiamo che solo gli enti iscritti a questo registro avranno accesso al riparto del 5 per 1000, come previsto dal Dpcm del 23 luglio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 settembre), ed alle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali: l’iscrizione di un ente non commerciale al RUNTS, requisito essenziale per acquisire la qualifica di “Ente del Terzo Settore”, è necessaria per avere accesso ai benefici fiscali previsti per le singole tipologie di ente dal decreto legislativo 117/2017.

Ricordiamo infine che l’iscrizione al registro è condizione necessaria anche per accedere alla possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale.

Come iscriversi al RUNTS?

Il decreto appena firmato disciplina il cosiddetto “popolamento iniziale del RUNTS”, distinguendo diverse modalità: una è riservata a ODV e APS ed una destinata alle ONLUS.

1. ODV e APS

Per quanto riguarda ODV e APS è confermato il processo di trasmigrazione automatica. Gli enti con tale qualifica saranno quindi trasferiti dagli uffici del registro a cui sono iscritti nelle singole Regioni alle relative sezioni del RUNTS.

Il decreto prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali debba stabilire una data dalla quale avrà inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti già iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Questa data verrà individuata sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico del RUNTS, per il quale sono previsti 180 giorni dalla data della pubblicazione del decreto stesso, ed il trasferimento telematico dei dati dovrà essere ultimato entro e non oltre 90 giorni da questo momento.

L’individuazione di questo termine sarà quindi di estrema importanza per garantire ai singoli Enti che non abbiano ancora provveduto una data limite entro cui inviare agli uffici del registro competenti lo statuto con gli adeguamenti previsti dal decreto 117/2017.

Una volta terminata questa fase di popolamento iniziale gli uffici del RUNTS avranno 180 giorni per verificare i requisiti per l’iscrizione e richiedere ai singoli Enti eventuali informazioni o documenti mancanti: gli Enti, a loro volta, avranno poi 60 giorni per inviare la documentazione richiesta, pena la mancata iscrizione nel RUNTS.

Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l’ufficio competente del RUNTS dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente e il provvedimento viene comunicato all’ente interessato.

Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano delle difformità l’ufficio competente del RUNTS ne darà comunicazione all’ente, dandogli 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per indicare la propria intenzione di voler regolarizzare la situazione e 60 giorni per darne prova. Anche in questo caso, una mancata risposta sarà causa di mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS.

2. ONLUS

Diversa la fase iniziale per le Onlus, che non avranno una via d’accesso automatica al registro.

Il testo del decreto infatti prevede che l’Agenzia delle entrate debba stilare e pubblicare sul proprio sito un elenco degli enti iscritti all’anagrafe delle onlus fino al giorno prima rispetto alla data che verrà individuata per l’inizio del trasferimento al RUNTS dei dati relativi alle ODV e APS già iscritte nei registri delle regioni e province autonome.

Per finalizzare l’iscrizione gli enti inseriti in questo elenco avranno poi tempo fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore) per inviare un’apposita richiesta che indichi in quale delle sette sezioni del RUNTS voglia essere iscritto allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni vigenti e degli ultimi due bilanci approvati.

Entro 60 giorni dalla ricezione di questa richiesta l’Ufficio del RUNTS di competenza dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispone direttamente l’iscrizione nella sezione prescelta del registro. Entro lo stesso termine l’Ufficio potrà richiedere all’ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all’iscrizione o proporre l’iscrizione in una diversa sezione del RUNTS rispetto a quella richiesta: le tempistiche e la modalità per la risposta sono le stesse previste per ODV e APS.

Quando diventerà operativo il RUNTS?

Con tutta probabilità il Registro unico non diventerà effettivamente operativo prima della prossima primavera.

Il decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) prevedeva infatti che entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo, venissero emanate con decreto del Ministro del Lavoro le procedure di iscrizione al Registro Unico. Con il decreto istitutivo del RUNTS dello scorso 16 settembre siamo quindi arrivati a questo punto. Il CTS quindi prevede che entro 180 giorni dal decreto ministeriale, Regioni e Province autonome stabiliscono i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Infine, sempre entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, dovrà essere resa operativa anche la struttura informatica del Registro Unico nazionale del Terzo.

Infine per la piena attuazione della riforma non va però dimenticato che sarà fondamentale l’approvazione della Commissione Europea: alcune importanti disposizioni fiscali presenti nel CTS sono infatti subordinate al via libera comunitario.